1. La presente legge riconosce l'esercizio della prostituzione alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia sanitaria, sociale e fiscale stabilite dalla medesima legge.
2. Restano ferme le disposizioni penali vigenti volte a sanzionare qualsiasi forma di prostituzione minorile, di sfruttamento della prostituzione o di induzione alla prostituzione.
1. L'esercizio della prostituzione è consentito soltanto in luoghi non aperti al pubblico e non esposti al pubblico.
2. È vietata qualunque forma associata di esercizio della prostituzione ed è altresì vietato l'esercizio della medesima attività da parte di più persone nell'ambito dello stesso locale.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
1. Ciascun soggetto che intenda intraprendere l'esercizio della prostituzione
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la documentazione sanitaria necessaria ai fini del regolare esercizio della prostituzione e sono espressamente specificate le patologie in presenza delle quali l'esercizio della prostituzione non può essere intrapreso.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì:
a) i controlli sanitari successivi cui devono sottoporsi coloro che esercitano la prostituzione nel corso della propria attività, specificando, altresì, la loro periodicità;
b) le modalità e i tempi per l'espletamento, da parte delle competenti autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, dei controlli successivi all'inizio dell'esercizio della prostituzione prescritti ai sensi della lettera a);
c) i requisiti di idoneità igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'esercizio della prostituzione e i relativi controlli.
3. Chiunque intraprende o prosegue o svolge l'esercizio della prostituzione senza la regolare certificazione sanitaria stabilita ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
4. La pena è della reclusione da tre a cinque anni congiunta alla multa da 50.000 a 200.000 euro nel caso in cui l'esercizio della prostituzione sia stato irregolarmente avviato o proseguito da persone che risultano affette dalle patologie individuate ai sensi del comma 1 come ostative a tale esercizio.
1. Ai fini del regolare avvio dell'esercizio della prostituzione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 4, alla comunicazione di cui all'articolo 3 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato penale della persona che intende intraprendere l'esercizio della prostituzione;
b) indicazione del locale ove si intende svolgere l'attività;
c) copia dell'eventuale contratto di locazione e della relativa registrazione.
2. Ogni eventuale variazione successivamente intervenuta e riguardante la documentazione indicata al comma 1 deve essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza competente ai fini delle variazioni
1. Presso il Garante per la protezione di dati personali è istituito un apposito Registro riservato per il monitoraggio dell'esercizio della prostituzione, di seguito denominato «Registro».
2. Nel Registro, strutturato su base nominativa, sono annotate e conservate le informazioni contenute nella documentazione acquisita dalle autorità di pubblica sicurezza in sede di ricezione della comunicazione e della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e le ulteriori informazioni acquisite tramite i successivi controlli previsti dal comma 2 dell'articolo 4.
3. Ulteriori dati da inserire nel Registro possono essere individuati con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Nel Registro sono, altresì, annotate tutte le variazioni riguardanti la documentazione prescritta ai sensi degli articoli 4 e 5.
5. Ai fini delle annotazioni nel Registro le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie in possesso delle informazioni indicate dal presente articolo e degli ulteriori dati eventualmente previsti ai sensi del comma 3 ne trasmettono immediatamente copia al Garante per la protezione dei dati personali.
6. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 4 dell'articolo 4, copia della sentenza è inviata al Garante per la protezione dei dati personali.
7. Il Registro è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali
1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari, degli oneri previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio dell'attività.
2. Al fine degli adempimenti di cui al comma 1, con appositi decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le norme previdenziali, assicurative e fiscali relative a coloro che esercitano la prostituzione.
1. È consentita qualsiasi forma di pubblicità dell'esercizio della prostituzione purché non rechi offesa al pudore e all'onore sessuale delle persone ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II del titolo IX del libro secondo del codice penale.
1. All'articolo 3, primo capoverso, alinea, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».
1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito fondo di sostegno per le iniziative volte alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione illegale.
2. Al fondo istituito ai sensi del comma 1 affluiscono le risorse economiche acquisite dallo Stato a seguito dell'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla presente legge.